Ricongiungimento familiare

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Ricongiungimento familiare

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare da parte di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ricongiungimento Familiare è l’ingresso e il soggiorno in modo regolare di cittadini stranieri non comunitari che hanno intenzione di riunirsi ad un proprio familiare, anch’esso cittadino straniero non comunitario, presente in Italia e soggiornante mediante un titolo di soggiorno (Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo).

Lo studio legale Menna Dori offre la propria consulenza legale per ottenere il ricongiungimento familiare

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Come fare Ricongiungimento Familiare

Il cittadino straniero non comunitario che vuole fare richiesta di Ricongiungimento Familiare deve:

  • essere titolare di Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo o un di Permesso di Soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;
  • avere un reddito annuo minimo, percepito o presunto, proveniente da fonti lecite non inferiore agli importi calcolati in riferimento all’importo dell’Assegno Sociale;
  • avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, con Certificazione di idoneità alloggiativa o abitativa.
  • non devono esserci motivi ostativi all’ingresso del familiare da ricongiungere (derivanti dal Codice Civile e Codice Penale italiano o da segnalazioni in banca dati Schengen).

L’iter amministrativo-giuridico per ottenere il ricongiungimento familiare si articola in due fasi:

  • la prima fase (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) entro n. 90 giorni dalla ricezione della domanda. Il Nullaosta al Ricongiungimento Familiare ha una validità di n. 6 mesi; pertanto, il visto d’ingresso deve essere richiesto entro tale termine
  • la seconda fase (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere) per il rilascio del visto d’ingresso. Il visto ha validità di un anno, durante il quale, se viene rilasciato “ad ingresso multiplo” è possibile uscire e rientrare dal territorio italiano e recarsi per un massimo di 90 giorni in un paese europeo (dello spazio Schengen) e richiedere il relativo Permesso di Soggiorno.

I familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento sono:

  • il coniuge non legalmente separato e di età superiore ai diciotto anni e non coniugato con un altro coniuge regolarmente soggiornante in Italia;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • i figli maggiorenni a carico qualora non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e che non siano sposati con un altro coniuge regolarmente soggiornante in Italia;
  • i genitori di età superiore ai 65 anni, se gli altri figli nel Paese di origine o di provenienza sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi problemi di salute, e che non siano sposati con un altro coniuge regolarmente soggiornante in Italia;
  • il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di un alloggio e di un reddito: per dimostrare tali requisiti si tengono conto di quelli dell’altro genitore regolarmente soggiornante in Italia;
  • il genitore di un figlio di minore non accompagnato che sia titolare dello status di rifugiato.

Consulenza legale Ricongiungimento Familiare

Lo Studio Legale Menna Dori può assistervi in tutto il percorso, dalla verifica della sussistenza dei requisiti e dalla raccolta dei documenti necessari alla richiesta di ricongiungimento familiare sino al completamento di tutto l’iter amministrativo-giuridico.

Ricorso ex art 31 TUI

Uno straniero non regolarmente soggiornante in Italia, che è anche genitore di un minore, può ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere un permesso di soggiorno.

Il riferimento normativo è l’art. 31 del d.lgs. 286/1998 a norma del quale” il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia” (comma 3).

Il genitore deve essere in grado di dimostrare la propria reale ed effettiva presenza e di avere intrapreso un percorso di inserimento nel contesto sociale e lavorativo così da assicurare al minore la possibilità di crescere in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita tutelando i bisogni e le esigenze dello stesso.

Il Tribunale per i minorenni con decreto, qualora sussistano i presupposti, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa e che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge n. 130/2020 può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

In questi casi, il patrocinio del legale è indispensabile per essere rappresentati in giudizio e lo Studio Legale Menna Dori si occuperà della raccolta della documentazione, della redazione del ricorso e di interloquire con le figure coinvolte, quali i Servizi Sociali, durante tutta la procedura.

 

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