La Legge Cartabia verso il Tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie

La Legge Cartabia verso il Tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie

Sulla strada tracciata dalla Riforma introdotta dalla Legge n. 206/2021 verso il Tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie esaminiamo insieme le prime importanti modifiche già operativa dal momento di entrata in vigore della Legge ossia dal 22 giugno 2022 e di cui abbiamo avuto già esperienza.

In questi mesi, coloro che sono già coinvolti o stanno intraprendendo procedimenti in materia di diritto di famiglia avranno sentito nominare dai loro difensori la Legge n. 206/2021 nota come “Legge Cartabia” che ha previsto un cambiamento rivoluzionario abolendo la distinzione tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni.

Si tratta tuttavia di un traguardo cui si arriverà per fasi nel 2024 ed il percorso per raggiungerlo prevede una serie di passaggi. Esaminiamo insieme le prime importanti modifiche già operativa dal momento di entrata in vigore della Legge ossia dal 22 giugno 2022 e di cui abbiamo avuto già esperienza.

1) Il curatore del minore

La Legge Cartabia ha modificato l’art. 78 e l’art. 80 del C.p.c. definendo le ipotesi specifiche in cui il MINORE deve essere riconosciuto PARTE DEL PROCESSO ed in quanto tale ha diritto di avere un proprio rappresentante legale che è il CURATORE DEL MINORE (v. comma 30 e 3, art. 1, L. 206/21).

Ebbene sì, il MINORE diviene a tutti gli effetti PARTE DEL PROCESSO in tutti i casi in cui si ravvisa un conflitto di interesse tra il genitore che ha la rappresentanza legale del minore ed il minore stesso perché i diritti/interessi degli uni e dell’altro sono incompatibili o in contrasto tra loro. La contrapposizione non deve essere per forza effettiva ma anche solo potenziale.

Si tratta di una novità importante perché fino ad ora vi era un solo caso espressamente riconosciuto dall’ordinamento ossia nei procedimenti relativi allo stato di figlio ovvero laddove si debba accertare il legame di filiazione (maternità o paternità). In questi casi, il minore è il vero destinatario degli effetti della decisione.

Con la Legge n. 206/2021, sono state introdotte nuove previsioni:

  • i procedimenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Si tratta dei procedimenti di separazione o divorzio, affidamenti dei figli naturali. Anche in questi casi, sebbene non si avanzino domande di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, il Giudice deve provvedere in ogni caso alla nomina del Curatore d’ufficio quando:
  • i procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Anche in questo caso, vi è un conflitto di interessi perché si verte sugli aspetti patologici dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Sono i casi in cui il Tribunale chiede l’affidamento del minore al S Sociale ovvero quelli in cui si chiede la limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte del PM verso entrambi i genitori oppure da parte di un genitore verso l’altro.
  • i procedimenti di adottabilità /adozione. Purtroppo, in questi casi, il conflitto di interesse tra il minore ed i genitori è inevitabile perché sussiste uno stato di abbandono da parte di questi ultimi che ha portato alla decisione di procedere all’adozione. Gli interessi del minore e dei genitori quindi sono evidentemente in contrasto tra loro;
    • a) i genitori sono “per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”;
    • b) il minore che ha compiuto 14 anni ne faccia richiesta;
    • c) nel corso del procedimento emerge una situazione di pregiudizio del minore tale per cui la rappresentanza processuale dei genitori in giudizio non appare adeguata.

In uno dei casi che lo Studio Legale Menna Dori sta seguendo nel corso di un procedimento di separazione, è stata avanzata domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale verso il genitore che non sta provvedendo al mantenimento del figlio minore e non sta collaborando con il S Sociale.

Il Giudice a fronte di tale richiesta ha nominato il Curatore del minore che si costituirà rappresentando i suoi diritti compreso quello alla conservazione se è il caso della responsabilità genitoriale.

I compiti cui il curatore è chiamato a svolgere possono essere desunti dall’art.10 della Convenzione di Strasburgo:

“Nei procedimenti dinanzi ad un’Autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

  1. fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
  2. fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
  3. rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria.”

Appare chiaro che il ruolo di curatore speciale del minore debba essere rivestito dall’avvocato: la funzione di avvocato del minore e di curatore speciale risultano dunque figure distinte ma riunite in un’unica persona e consentono al minore di avere un unico referente specializzato in grado di informarlo, ascoltarlo e recepire la propria opinione, al fine di rappresentarlo e tutelarlo nel migliore dei modi.

Si tratta di un ruolo non facile ma di assoluta importanza.

2) La competenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni

In attesa della realizzazione del Tribunale unico per le persone, per i minori e per le famiglie, è stato necessario chiarire quali siano le competenze del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni nei procedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

Infatti, fino ad ora, vi era stata una importante innovazione introdotta dalla Legge n. 219/2012 che ha equiparato lo status dei figli ed ha stabilito la competenza del Tribunale Ordinario per l’affidamento/mantenimento dei figli di coppie non sposate.

Prima di questa legge, le coppie di genitori non sposati dovevano rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per disciplinare l’affidamento dei figli e successivamente a quello Ordinario per stabilire il mantenimento del minore. Ovviamente, si trattava di una normativa fortemente discriminatoria verso i figli di coppie non sposate e costringeva i genitori a rivolgersi a ben due tribunali (!!)

Superato questo impasse, al Tribunale per i Minorenni è rimasta la competenza a decidere le vertenze in materia di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale, allontanamento del genitore. 

Tuttavia, cosa succedeva se tra gli stessi genitori coinvolti in un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni veniva instaurato un procedimento di separazione o divorzio?

Ebbene, la giurisprudenza aveva risolto questo problema ricorrendo al criterio della competenza per attrazione ossia il Tribunale Ordinario assorbiva la vertenza pendente avanti al Tribunale per i Minorenni. Ovviamente, si trattava dei casi in cui il procedimento era pendente tra le stesse parti.

Per fare chiarezza in attesa dell’avvento del Tribunale Unico, il legislatore ha modificato l’art. 38 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile ed ha stabilito in modo chiaro che se è già pendente un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni e successivamente viene instaurata una causa di separazione o divorzio, la competenza viene assorbita dal Tribunale Ordinario e sarà il Tribunale per i Minorenni ad occuparsi del trasferimento di competenza.

Al tempo stesso, è stato aggiunto un passaggio importante verso il Tribunale Unico ossia se tra le parti è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento di minore, la domanda sulla decadenza o limitazione della potestà potrà essere svolta avanti a questo stesso Tribunale.

 

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