Assegno unico e universale (AUU): importanti aggiornamenti con la circolare INPS 132/2022 e la legge di bilancio
Riprendiamo l’argomento dell’Assegno Unico Familiare (vedi nostro articolo dell’8 giugno 2022) per parlare e per capire cosa ci aspetterà nel 2023 appena iniziato a seguito della Circolare INPS n. 132 del 15/12/2022 e della nuova legge di bilancio. Gli interventi di innovazione descritti nella presente circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vediamoli insieme!
Cosa non cambia nell’assegno unico e universale
I requisiti per ottenere l’erogazione del beneficio restano gli stessi indicati dalla prima circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022.
Li ricordiamo brevemente:
- l’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni).
- l’importo dell’AUU viene determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare (l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
- in quanto misura “universalistica”, l’AUU spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda ma in questo caso l’importo erogato sarà quello minimo (articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Nello specifico vediamo cosa cambia nell’Assegno Unico Universale nel 2023
L’Assegno Unico Universale (AUU) diventa automatico?
In alcuni casi la risposta è Sì! Quindi non dovrà essere presentata una nuova domanda.
A decorrere dal 1° marzo 2023, infatti, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano già presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura l’AUU senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Come noto, per il 2022, le domande potevano essere inoltrate tramite l'INPS o gli Istituti di patronato a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno senza correre il rischio di perdere alcuna mensilità a partire da marzo, mese in cui sono iniziate le erogazioni per il 2022.
In sostanza, si precisa che:
- l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”,
- l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli qualora le verifiche si completino con esito positivo.
I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’INPS e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi delle banche dati a disposizione dell’INPS.
L’Assegno Unico Universale (AUU) in corso di erogazione può subire variazioni?
Nella circolare si rendono note anche le circostanze che possono determinare la variazione dell'AUU in corso di erogazione. Quali sono?
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
Cosa succede se non avete mai beneficiato dell’Assegno Unico Universale (AUU) o la richiesta è stata respinta, revocata o sospesa?
La circolare chiarisce che, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale nei seguenti casi:
- per i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’AUU
- per coloro che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023 ma la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.
Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
- Portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Quali sono le modalità e i termini di presentazione dell’ISEE
In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero:
- nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS;
oppure,
- nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023; ciò in attuazione di quanto stabilito all’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 230/2021.
Al riguardo, si precisa che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Si ricorda, infine, che l’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che, da ultimo, come indicato nel messaggio n. 3041 del 2 agosto 2022, in caso di opzione per l’ISEE precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.
Infatti, in alternativa ai predetti elementi di riscontro di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, l’accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, recante “Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato”.
L’Assegno Unico Universale (AUU) può essere corrisposto direttamente ai figli maggiorenni?
Sì! L'assegno unico per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni può essere corrisposto in via diretta al figlio.
Costoro però possono godere dell'assegno unico se risultano iscritti a un corso professionale o di laurea, se svolgono tirocinio o un'attività lavorativa retribuita con uno stipendio annuo complessivo non superiore agli 8000 euro, se sono occupati nel servizio civile o se risultano in stato di disoccupazione e in cerca di un lavoro presso un centro per l'impiego.
L’Assegno Unico Universale (AUU) è compatibile con il reddito di cittadinanza (RDC)?
Sì. L'assegno unico e universale è compatibile con il reddito di cittadinanza, anche se ai fini della determinazione del suo ammontare si tiene conto della quota del beneficio di reddito di cittadinanza erogato.
Chi percepisce il reddito di cittadinanza non deve fare domanda apposita per l’AUU. L'INPS in questi casi procederà d'ufficio. Il discorso invece cambia se chi richiede l'assegno unico ha già beneficiato di quello temporaneo. In questo caso, infatti, la domanda deve essere ripresentata.
La misura è inoltre compatibile con gli aiuti erogati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti locali.
L’importo dell’Assegno Unico Universale (AUU) viene aumentato dalla legge di bilancio 2023?
Nella legge di bilancio 2023 sono previsti:
- l'aumento del 50% dell'assegno unico per i nuclei familiari numerosi con 3 o più figli a carico ma solo per i figli entro i tre anni e con Isee fino a 40mila euro;
- l'aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari numerosi (con almeno 4 figli);
- l'aumento del 50% dell'assegno unico per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.
Gli importi saranno rivalutati a partire dalla mensilità di febbraio 2023, fatti salvi eventuali conguagli.
Suggerimenti di lettura: leggi il nostro articolo su l’assegno unico spetta anche ai familiari di cittadini di paesi terzi?